Sospensione delle rate del mutuo e accesso al fondo di solidarietà

Il Fondo di Solidarietà – anche noto come Fondo Gasparrini - consente la sospensione delle rate del mutuo fino a 18 mesi, possibilità estesa con Decreto Legge  n. 9 del 2020 anche a coloro che hanno subito la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

La suddetta estensione a nuove fattispecie è avvenuta nell’ambito delle misure urgenti per il sostegno ai cittadini adottate dal Governo in ragione dei gravi disagi socio economici derivanti dall’emergenza relativa al rischio sanitario connesso al COVID-19.

In considerazione di tali circostanze è stata emanata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020) con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, successivamente più volte prorogato.  Lo stato di emergenza era in essere fino al 31 marzo 2022 a seguito di Delibera del Consiglio dei Ministri n. 51 del 14 dicembre 2021 e del Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 (GU n. 305 del 24-12-2021).

La Banca aderisce alle moratorie per la sola clientela privata.

CHI PUÒ ACCEDERE AL FONDO

Presupposti di accesso

Per tutte le ipotesi di adesione al Fondo di solidarietà, vi può accedere:

  • il titolare di un mutuo fino a 400 mila Euro, contratto per l'acquisto della prima casa destinata ad abitazione principale, in temporanea difficoltà;
  • i mutui sottoscritti usufruendo del Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
  • mutui per cui non sia presente un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per tali pagamenti non deve essere intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o non sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

Fattispecie coperte dal beneficio

  • Lavoratori che hanno subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • Lavoratori che hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • In deroga all’ordinaria disciplina del Fondo e sino al 31 dicembre 2023, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali ed i piccoli imprenditori che autocertificano di aver registrato, a partire dal 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità competente per l’emergenza coronavirus.
  • Tale deroga, inizialmente introdotta dall’art. 54, comma 1, del Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”),  inizialmente e più volte prorogata dalle ulteriori misure urgenti previste nel corso dell’emergenza connessa al Covid-19, in particolare prorogata sino al 31 dicembre 2021 dall’art. 64, comma 1, del Decreto Legge “Sostegni Bis” n. 73 del 25 maggio 2021 (G.U. n. 123 del 25 maggio 2021), dapprima poi ulteriormente successivamente prorogata sino al 31 dicembre 2022 dall’art. 62 dalla Legge di Bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021, è e stata  da ultimo prorogata al 31 dicembre 2023 dall’art. 1, comma 74 dalla Legge di Bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022 (G.U. Serie Generale n. 303 del 29-12-2022 – Suppl. Ordinario n. 43).

I benefici del Fondo restano validi per le altre casistiche di temporanea difficoltà già previste per l’accesso al Fondo, ossia:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato);
  • cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’art. 409 n. 3 del c.p.c. (parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia);
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.


PER QUALE TIPOLOGIA DI MUTUI 

  • mutuo di acquisto prima casa non destinato ad abitazione di lusso (anche tramite surroga con stessa finalità originaria); 
  • importo del mutuo erogato non superiore a 400 mila euro;
  • il mutuo non deve aver fruito di agevolazioni pubbliche, diverse dalla garanzia del “Fondo prima casa”, come sopra indicato;
  • il mutuo che abbia già fruito di precedenti periodi di sospensione del pagamento delle rate per un totale di complessivi 18 mesi (quale limite massimo di durata) purché, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo;
  • i mutui a cui siano già state applicate precedenti sospensioni per una durata complessiva inferiore ai 18 mesi, anche se non sia ripreso il regolare ammortamento (presupposto necessario solo per l’ipotesi di cui al punto precedente);
  • il mutuo per cui non sia presente un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, ovvero per tali pagamenti non deve essere intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o non sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

PER QUANTO TEMPO È POSSIBILE SOSPENDERE LA RATA

Per i lavoratori dipendenti, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sopra illustrato, può essere concessa la sospensione per una durata massima complessiva fino a:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.

Per tali fattispecie, ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per tutte le fattispecie di sospensione:

  • modulo di richiesta
  • documento d’identità (carta d’identità o passaporto del richiedente)

Sino al 31 dicembre 2023 (termine, come già detto sopra, ulteriormente esteso per effetto della Legge di Bilancio n. 197/2022, comma 74) è stato eliminato il requisito della presentazione del modello ISEE che non andrà pertanto fornito all’atto dell’istanza di sospensione.

Per le singole fattispecie:

Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro:

In alternativa, copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ovvero la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e/o della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro (i.e. sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo).


Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con attualità dello stato di disoccupazione

  • lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa.
     

Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con attualità dello stato di disoccupazione

  • copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.
     

Cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione

  • copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.

In tutti i casi di dimissioni per giusta causa è necessaria anche la seguente documentazione:

  • la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
  • la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero della lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
     

Condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto del mutuo

  • certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).

Riduzione del fatturato per lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori a causa del Coronavirus 
(fattispecie ora valida sino al 31 dicembre 2023 per effetto della ulteriore proroga da ultimo intervenuta con  Legge di Bilancio n. 197/2022 sopra citata).

  • autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio e la data di presentazione della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura o restrizione dell’attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dalla autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Per lavoratori autonomi si intendono, come da Decreto Legge n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità, in vigore dal 9 aprile 2020), gli iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pertanto anche gli artigiani e i commercianti.

Rientrano invece nel novero dei liberi professionisti, il professionista iscritto a ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi di detta legge.

Diversamente, è impresa individuale o ditta individuale l’attività è svolta da un unico soggetto, il titolare dell’impresa, che può avvalersi dell’ausilio di collaboratori, anche familiari, oppure di dipendenti. Il titolare dell’impresa è l’unico responsabile della gestione d’impresa.

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le richieste di accesso al Fondo di solidarietà potranno essere presentate dai clienti in possesso dei requisiti sopra riportati, seguendo le istruzioni definite dal gestore del Fondo (Consap S.p.A.) e utilizzando la modulistica aggiornata messa a disposizione sul sito https://www.consap.it/.
Di seguito il nuovo modulo introdotto in sostituzione di quello precedente.

MODULO DOMANDA

La domanda deve essere fatta con apposito modulo e presentata alla Banca. Sarà la Banca, acquisita la domanda e la relativa documentazione, a verificare la sussistenza dei requisiti formali. La domanda di accesso al Fondo potrà essere inoltrata compilando la modulistica e inviandola insieme a tutta la documentazione necessaria a Barclays Bank Ireland PLC, Via Broletto, 4 20121 – Milano (MI) e anticipandola all’indirizzo e-mail: clientservice@barclays.it.

Le modalità e tempistiche di gestione dell’istanza di sospensione sono nel dettaglio le seguenti:

  • la banca trasmette telematicamente a Consap la domanda di sospensione, solo se questa è completa di tutti i documenti previsti, entro 10 giorni solari consecutivi;
  • Consap, successivamente, ha 15 giorni solari consecutivi per concedere l’autorizzazione alla sospensione;
  • la banca, successivamente, ha 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell’esito dell’istruttoria.

In forza della disciplina ordinaria del fondo, dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria, la Banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi.

Infatti, non è più applicabile, ad oggi,  la procedura di sospensione “abbreviata” precedentemente vigente (prevista all’art. 12 comma 2-bis della Legge 5 giugno 2020 n. 40 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 “Decreto Liquidità”- G. U. n- 143 del 6 giugno 2020), in base alla quale la banca era tenuta ad applicare la sospensione sin da subito dopo aver verificato la completezza e la regolarità formale della domanda e quindi alla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della richiesta.

Tale possibilità era infatti valida solo sino al 31 dicembre 2021, come da proroga prevista dall’art. 13-octies della Legge 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 13 .

Altresì, non varrà più la regola per cui decorso inutilmente il precedente termine di 20 giorni (ora 15 giorni) per la comunicazione dell’eventuale concessione della sospensione, la domanda era da intendere come accolta (c.d. silenzio assenso).

Sarà quindi necessario in ogni caso attendere la comunicazione dell’esito da parte del Gestore Consap, nonché la successiva comunicazione della Banca, in caso di eventuale accoglimento della domanda avanzata.

RICHIESTA DI PROROGA DELLA SOSPENSIONE

Il cliente che voglia ottenere una proroga della sospensione del mutuo precedentemente accordata deve farne espressa richiesta, essendo la stessa non automatica, fermo restando che, se si è già usufruito di 18 mesi di sospensione, ai fini dell’eventuale nuova sospensione, è necessario che all’atto della presentazione della relativa domanda sia ripreso il regolare ammortamento per almeno 3 mesi.

Diversamente, in caso di precedente sospensione per una durata inferiore ai 18 mesi, non è necessario che il piano riprenda il regolare ammortamento.

L’istanza di proroga dovrà essere presentata seguendo le medesime modalità previste per la prima domanda di sospensione, ossia compilando il relativo modulo da trasmettere -corredato dalla dovuta documentazione- ai sopra indicati canali della banca.

COSTI ED EFFETTI DELLA DOMANDA

A decorrere dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo gli interessi compensativi, nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri.

Si precisa che nel periodo di sospensione sul debito residuo matureranno interessi calcolati al tasso e con le modalità previste dal contratto. Il Fondo di solidarietà provvede quindi al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Ai fini del calcolo, si applica il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

La quota di interessi non rimborsata dal Fondo di solidarietà alla Banca sarà corrisposta dalla parte mutuataria. Tale quota sarà rimborsata (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per la durata residua del mutuo.

Pertanto la sospensione della rata comporterà un allungamento della durata del finanziamento, superiore alla durata massima prevista contrattualmente.

Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, il cliente riprenderà a pagare l’importo della rata composto da capitale e interessi, nonché dall’onere di sospensione determinato dagli interessi compensativi.

La normativa di riferimento è consultabile ai seguenti link:

Qui, una lista delle domande con le risposte più frequenti. Vedi tutte le FAQ