Moratoria Mutui COVID-19 per 11 comuni (non più in vigore dal 01/04/2022)

A seguito dei gravi disagi socio economici derivanti dall’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - COVID-19, visto quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 e dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020 (G.U. n. 53 del 2 marzo 2020), con cui è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, poi prorogato sino al 30 aprile 2021 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, GU n.15 del 20-1-2021), dopo sino al 31 Luglio 2021 con il Decreto Legge  n. 52 del 22 aprile 2021  (G.U. n. 96 del 22-04-2021), e successivamente fino al 31 dicembre 2021 a seguito di Delibera del Consiglio dei Ministri n. 30 del 22 luglio 2021 e del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 (GU n. 175 del 23-07-2021), nonché ad oggi, da ultimo,  previsto fino al 31 marzo 2022 a seguito di Delibera del Consiglio dei Ministri n. 51 del 14 dicembre 2021 e del Decreto Legge n.221 del 24 dicembre 2021 (GU n. 305 del 24-12-2021), Barclays comunica quanto segue.

I clienti Barclays che siano titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (vedasi elenco di seguito riportato), ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto di chiedere, previa presentazione di autocertificazione con l’indicazione del danno subito, la sospensione delle rate dei medesimi mutui fino alla cessazione dello stato di emergenza, salvo proroghe.

La sospensione potrà riguardare:

  • L’intera rata
    Sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo senza applicazione di ulteriori oneri, secondo quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e l’Associazione Consumatori. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per la durata residua del mutuo. Pertanto la sospensione della rata comporterà un allungamento della durata del piano di ammortamento per un periodo pari a quello di sospensione, e quindi oltre la durata massima prevista contrattualmente
  • La sola quota capitale
    Sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie. Al termine del periodo il Cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi senza altri costi a carico. La sospensione comporta un allungamento del piano di ammortamento per una durata corrispondente al periodo di sospensione.

La domanda di sospensione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2022 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modiche ed integrazioni.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito www.protezionecivile.gov.it QUESTO link.

Elenco dei Comuni come da Allegato n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020

Regione Lombardia:

      a) Bertonico;

      b) Casalpusterlengo;

      c) Castelgerundo;

      d) Castiglione D'Adda;

      e) Codogno;

      f) Fombio;

      g) Maleo;

      h) San Fiorano;

      i) Somaglia;

      j) Terranova dei Passerini.

  Regione Veneto:

      a) Vo'.

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