RINEGOZIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE DA VARIABILE A FISSO DEI CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO
-
- importo originario del mutuo non superiore a 200.000,00€;
- mutuo stipulato prima dell’1 gennaio 2023 per finalità acquisto o ristrutturazione di una abitazione;
- valore ISEE non superiore a 35.000,00€ al momento della richiesta;
- non aver mai pagato in ritardo le rate, salvo diverso accordo tra le parti.
-
La rinegoziazione può essere richiesta per i mutui a tasso variabile stipulati per finalità acquisto o ristrutturazione di una abitazione. La rinegoziazione può essere richiesta anche in caso di mutuo oggetto di surroga avente finalità di acquisto o ristrutturazione di una abitazione.
-
Questa possibilità sarà valida fino al 31/12/2023.
-
La richiesta deve essere munita di attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a euro 35.000, deve essere altresì allegata di copia fronte retro del documento di identità in corso di validità di tutti gli intestatari del mutuo (carta di identità o passaporto).
-
La richiesta con la suddetta documentazione a corredo potrà essere inviata tramite e-mail a clientservice@barclays.it, oppure tramite posta al seguente indirizzo: Barclays Bank Ireland PLC, Via Broletto 4 – 20121 Milano.
-
Sì, è possibile richiedere l’allungamento della durata residua del mutuo fino ad ulteriori 5 anni, su esplicita richiesta del cliente. La durata residua del mutuo così riparametrato non dovrà essere superiore a 25 anni. Tale richiesta deve essere concordata ed è soggetta a valutazione da parte della Banca.
-
No, il piano di ammortamento deve essere regolare.
-
La rinegoziazione consente l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene tra il minore tra l’IRS in euro a 10 anni e l’IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell’IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla ICESWAP2 del circuito Refinitiv, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo.
-
Si può richiederlo.
-
No, la rinegoziazione del tasso prevista dalla Legge di Bilancio 2023 è gratuita e non prevede costi aggiuntivi.
-
No, la documentazione contrattuale del mutuo sarà automaticamente modificata per effetto di legge. Di conseguenza, non sarà necessario che Lei stipuli alcun accordo con noi ai fini dell'attuazione delle suddette modifiche, inoltre non è necessario il compimento di alcuna formalità o annotazione.
-
Si, la legge dispone che le garanzie ipotecarie prestate al mutuo originario permangono.
DATI ANAGRAFICI
-
Contattando il numero verde 800.205.205 o alternativamente compilando il modulo di variazione anagrafica presente nel menu principale della sezione “Moduli” del sito e trasmetterlo tramite e-mail a clientservice@barclays.it unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale e numero di telefono aggiornato.
-
In caso di richiesta di modifica del codice fiscale da parte di un Cliente, a seguito di variazione nome/cognome, occorre inviare la documentazione di seguito specificata all'indirizzo email clientservice@barclays.it o tramite posta a Ufficio Anagrafe, Via Broletto 4 – 20121 Milano:
- Per i cittadini italiani è richiesta la trasmissione della copia del documento d’identità e del codice fiscale (in alternativa è possibile inviare copia della tessera sanitaria o della carta regionale dei servizi) oltre al decreto di modifica rilasciato dalla Prefettura;
- Per i cittadini stranieri è necessario una copia del documento d’identità e del codice fiscale (in alternativa è possibile inviare copia della tessera sanitaria o della carta regionale dei servizi), una certificazione che attesti la variazione (modifica a seguito di matrimonio o sentenza di separazione) oppure un documento rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri e dell’Agenzia delle Entrate in cui vi sia la chiara indicazione di equivalenza tra i due nominativi.
-
Contattando il numero verde 800.205.205 o alternativamente compilando il modulo di variazione anagrafica, presente nel menu principale della sezione “Moduli” del sito, contenete il nuovo indirizzo e recante la sottoscrizione dell’interessato, tramite posta a Ufficio Anagrafe, Via Broletto 4 – 20121 Milano; è possibile altresì inviare il modulo compilato tramite e-mail a clientservice@barclays.it.
Se il mutuo è cointestato e si desidera cambiare l’indirizzo su cui ricevere le comunicazioni relative al rapporto di mutuo, il modulo di variazione anagrafica dovrà essere compilato e trasmesso da tutti i cointestatari.
-
Ove il rapporto di mutuo fosse cointestato il modulo variazione anagrafica, presente nel menu principale della sezione “Moduli” del sito, dovrà essere compilato e trasmesso da tutti i cointestatari.
Lo stesso potrà essere inviato tramite e-mail a clientservice@barclays.it unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale e numero di telefono aggiornato di tutti i mutuatari. -
La presentazione della richiesta di variazione anagrafica da parte di uno solo dei cointestatari attraverso la compilazione e l’inoltro dell’apposito modulo – oppure tramite numero verde - comporterà la modifica della sola posizione afferente il soggetto che ne faccia richiesta.
Pertanto, l’indirizzo utilizzato per l’invio di tutte le comunicazioni relative al rapporto di mutuo non subirà alcuna variazione.
INTERNET BANKING
-
Per accedere ai servizi di Internet Banking è sufficiente inserire il codice utente e la password rilasciati dalla Banca.
-
L'account si blocca quando si sbaglia per 5 volte di seguito l'accesso all'Internet Banking. Per richiedere lo sblocco è necessario contattare il call center al numero 800.205.205 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30.
-
Il codice captcha viene richiesto quando si sbaglia a digitare il codice utente e/o la password per 3 volte di seguito.
-
Se non si riesce a leggere il codice captcha, è possibile chiedere la generazione di un nuovo codice, cliccando il pulsante "Cambia codice se non è leggibile".
-
Se desidera cambiare la password, è possibile farlo in autonomia accedendo alla sezione "Servizi - Gestione credenziali" del nuovo Internet banking. In caso di smarrimento o dimenticanza, è necessario contattare il call center al numero verde 800.205.205 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30. Si invita a conservare con cura la password iniziale fornita dalla Banca.
-
Per richiedere lo sblocco è necessario contattare il call center al numero verde 800.205.205 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30.
RECLAMI
-
Il reclamo può essere inoltrato in forma verbale chiamando il numero verde 800.205.205 (solo per prodotto mutuo) oppure in forma scritta all'Ufficio Reclami:
- tramite raccomandata A/R, raccomandata consegnata a mano o per corrispondenza ordinaria all'indirizzo: Ufficio Reclami - Via Broletto 4 – 20121 Milano
- via fax al n. 02/54153222
- per e-mail all'indirizzo reclami@barclays.it
- per e-mail certificata all’indirizzo barclays.regulatory@pec.ie.barclays
- per via informatica compilando il seguente form
SOSTITUZIONE TASSO LIBOR CHF CON IL SARON COMPOSTO
-
Dal 1/1/2022 il parametro Libor non esiste più e non viene più pubblicato. Per questa ragione, il 22 ottobre 2021 la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1847 della Commissione (il "Regolamento di esecuzione"), con il quale ha designato il tasso composto SARON 3M+ Credit Adjustment Spread= 0,0741% come sostituto del LIBOR 6M CHF.
Questo nuovo parametro che indicizzerà il mutuo (SARON 3M+ Credit Adjustment Spread= 0,0741%) non è stato deciso dalla Banca bensì applicato per legge.
Il tasso composto SARON è pubblicato giornalmente da SIX Financial Information Ltd.
-
La documentazione contrattuale del mutuo sarà automaticamente modificata per effetto di legge. Di conseguenza, non sarà necessario che Lei stipuli alcun accordo con noi ai fini dell'attuazione delle suddette modifiche.
Le domande in forma scritta dovranno essere inoltrate a: Servizio Clienti- Barclays Bank Ireland Plc – Via Broletto 4 – 20121 Milano (anticipate a mezzo e.mail all’indirizzo di posta elettronica clientservice@barclays.it)
-
Il Suo mutuo resterà in euro indicizzato al franco svizzero, verrà sostituito il LIBOR CHF 6M con SARON composto 3M + Credit Adjustment Spread pari a 0,0741%.
-
La metodologia di calcolo della rata non cambia: cambia l’indicizzazione, che verrà calcolata con il nuovo indice di riferimento.
-
In relazione al semestre dal 1° giugno compreso al 30 novembre compreso di ogni anno, il tasso composto SARON con scadenza 3 mesi applicabile è quello pubblicato il 31 maggio, come osservato nel periodo di tre mesi che termina al 31 maggio incluso, fatto salvo quanto previsto nella documentazione contrattuale del mutuo, qualora tale data cada in un giorno festivo; in relazione al semestre a partire dall’1 dicembre compreso, fino al 31 maggio compreso di ogni anno, il tasso composto SARON applicabile con scadenza a 3 mesi sarà quello pubblicato il 30 novembre, come osservato nel periodo di tre mesi che termina il 30 novembre, fatto salvo quanto previsto nella documentazione contrattuale del mutuo, qualora tale data cada in un giorno festivo.
-
Ai fini del contratto di mutuo, l'ultima determinazione del Libor CHF è avvenuta il 30 novembre 2021, e si applicherà al semestre compreso tra il 1° dicembre 2021 incluso e il 31 maggio 2022 incluso; la prima determinazione del SARON composto ai fini del contratto di mutuo avverrà il 31 maggio 2022, e si applicherà al semestre compreso tra il 1° giugno 2022 incluso e il 30 novembre incluso. Pertanto la prima indicizzazione con il nuovo tasso SARON composto 3M + Credit Adjustment Spread pari a 0,0741% sarà a dicembre 2022 con rilevazione del tasso a fine maggio 2022.
-
La sostituzione del tasso Libor CHF con il tasso SARON composto 3M + Credit Adjustment Spread pari a 0,0741%: non avrà alcun impatto sulle altre condizioni contrattuali diverse dall’indicizzazione. Di conseguenza il mutuo sarà comunque soggetto a rivalutazione a tasso di cambio EURO/ CHF, come previsto nel contratto di mutuo originario.
MUTUI: CORONAVIRUS, SOSPENSIONE DEL MUTUO PRIMA CASA
CORONAVIRUS, SOSPENSIONE DEL MUTUO PRIMA CASA
-
- Lavoratori dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, che hanno subito la sospensione del lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- Lavoratori dipendenti che hanno subito la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo;
- Lavoratori autonomi e i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all’art. 2083 del codice civile che hanno registrato un calo superiore al 33% del proprio fatturato medio giornaliero rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Queste casistiche si aggiungono a quelle già previste dal Fondo istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007, ossia:
- 1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 2. cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 3. cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- 4. morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
- N.B.: Come si vede sopra, in deroga all’ordinaria disciplina del Fondo e sino al 31 dicembre 2023, la possibilità di accedere a tale tipologia di sospensione è stata (nuovamente) estesa alle suddette categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori e piccoli imprenditori (ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, le cui disposizioni sono state dapprima prorogate dal comma 62 della Legge di Bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 – G.U. 310 del 31-12-2021- che ha modificato l’art. 64, comma 1, del Decreto Legge “Sostegni bis” n. 73/2021 – G.U. 123 del 25-05-2021-, e da ultimo dalla Legge di Bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022 - G.U. 303 del 29-12-2022, Suppl. Ordinario n. 43).
-
- Ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto;
- per i quali sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
- fruizione di agevolazioni pubbliche;
- per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi citati, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;
- il mutuo che abbia già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate per cui, all’atto della presentazione della domanda, non sia ripreso il regolare ammortamento delle rate da almeno 3 mesi e si siano raggiunti i 18 mesi di sospensione.
-
- mutuo di acquisto prima casa e surroga per un mutuo contratto per l’acquisto di abitazione principale, non destinato a un’abitazione di lusso e non rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- non sono ammessi mutui erogati esclusivamente per ristrutturazione o costruzione;
- sono ammessi mutui erogati per ristrutturazione o liquidità a condizione che il contratto di mutuo includa anche l’acquisto dell’abitazione principale;
- l’importo erogato del mutuo deve essere non superiore a 400 mila euro;
- mutui sottoscritti usufruendo del Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- non devono esserci insoluti superiori a 90 giorni.
-
- Sì, se il mutuo ha ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate, è possibile richiedere una nuova tranche di sospensione per il periodo massimo di 18 mesi da usufruire in non più di due volte;
- Sì, ma solo per il completamento a 18 mesi (esempio 12 mesi nel caso in cui si sia fruito di 6 mesi di sospensione) nel caso in cui il mutuo NON abbia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.
-
Sì, solo nel caso in cui l’evento ipotesi sia relativo alla sospensione del lavoro e alla riduzione del lavoro per almeno 30 giorni, la sospensione del mutuo può essere reiterata senza limiti di volte per un massimo di 18 mesi, fermo restando quanto previsto dalla FAQ precedente.
-
In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni (proprietà dell'immobile, titolarità del mutuo e residenza nell’immobile), sussistano nei confronti anche del solo mutuatario che ha subito l’evento.
-
La domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo. In quest’ultimo caso l'erede che presenta la domanda dovrà avere accettato l'eredità e trasferito nell'immobile oggetto del mutuo la sua residenza.
-
In deroga alla sottoscrizione da parte di tutti i cointestatari e terzi garanti, è consentito che il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive la domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione del modulo di richiesta in conseguenza dell’evento epidemiologico da COVID-19.
-
Sino al 31 dicembre 2023 non è necessario presentare il modello ISEE (deroga nuovamente prorogata sino alla data anzidetta dal comma 74 della Legge di Bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022).
-
Normalmente è il richiedente che sceglie il periodo di sospensione delle rate per un massimo di 18 mesi.
Per le fattispecie sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro, la sospensione potrà essere concessa per una durata massima complessiva di:
- 6 mesi, per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 30 e 150 giorni;
- 12 mesi, per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 151 e 302 giorni;
- 18 mesi, per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo superiore a 302 giorni.
Tuttavia il mutuatario potrà fare più richieste per lo stesso mutuo, al prolungarsi del periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, fino ad arrivare ad un massimo di 18 mesi.
N.B.: Attualmente non è più ritenuto indispensabile il requisito della consecutività dei giorni di sospensione o riduzione ai fini del relativo computo nei termini di cui sopra.
-
È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
-
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
-
Possono beneficiare anche le imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del Fondo costituto presso l’ISMEA.
-
Le richieste di accesso al Fondo di solidarietà potranno essere presentate dai clienti in possesso dei requisiti sopra riportati, seguendo le istruzioni definite dal gestore del Fondo Consap S.p.A. e utilizzando la modulistica aggiornata messa a disposizione sul sito Consap https://www.consap.it/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/procedura-e-modulistica/
La domanda di accesso al Fondo, potrà essere inoltrata compilando la modulistica e inviandola insieme a tutta la documentazione necessaria a Barclays Bank Ireland PLC - Moratoria ABI - Fondo di solidarietà Via Broletto 4 20121 – Milano (MI) e anticipandola all’indirizzo e-mail: clientservice@barclays.it.
Le modalità e tempistiche di gestione dell’istanza di sospensione sono nel dettaglio le seguenti:
- la banca trasmette telematicamente a Consap la domanda di sospensione, solo se questa è completa di tutti i documenti previsti, entro 10 giorni solari consecutivi;
- Consap, successivamente, ha 15 giorni solari consecutivi per concedere l’autorizzazione alla sospensione;
- la banca, successivamente, ha 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell’esito dell’istruttoria.
Successivamente alla comunicazione di esito positivo da parte di Consap S.p.A., la Banca invierà nei termini suddetti, tramite e-mail, una comunicazione al richiedente all’interno della quale è riportata la data di decorrenza della sospensione.
Dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria, la Banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi.
A far data dal 1 gennaio 2022 non è più applicabile la procedura “abbreviata” (si veda sul punto quanto dettagliato nel relativo avviso sul fondo solidarietà al seguente link: https://www.barclays.it/news/sospensionemutuofondosolidarieta) in precedenza vigente poiché introdotta dall’art. 12 comma 2-bis della Legge 5 giugno 2020 n. 40 di conversione del Decreto Legge “Decreto Liquidità” del 8 aprile 2020 n. 23, nonché poi prorogata solo sino al 31 dicembre 2021 dall’art. 13-octies della Legge 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137.
Ad oggi quindi, stante il decorso del suddetto termine (31-12-2021), la sospensione dei pagamenti sarà applicata al mutuo solo a seguito di comunicazione dell’esito positivo da parte del Gestore Consap nei termini di cui sopra. -
Per tutte le fattispecie di sospensione i documenti da presentare sono il modulo di richiesta e il documento d’identità (carta d’identità o passaporto del richiedente), al quale saranno da aggiungere dei documenti specifici a seconda del caso di specie.
Si prega pertanto di prendere visione dell’informativa fornita sul punto nell’avviso presente sul sito: https://www.barclays.it/news/sospensionemutuofondosolidarieta/
La stessa tipologia di documentazione sarà da presentare anche nel caso di richiesta di proroga della sospensione già accordata( https://www.barclays.it/news/sospensionemutuofondosolidarieta/).
-
In caso di esito positivo dell’istruttoria, la Banca invierà, tramite e-mail, una comunicazione al richiedente all’interno della quale è riportata la data di decorrenza della sospensione.
Dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria, la Banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi.
Come già detto alla faq precedente “Modalità di presentazione della domanda” quindi, allo stato, non è più valida ed applicabile la procedura “abbreviata” sopra citata poiché per Legge vigente sino al 31 dicembre 2021 (in base alle disposizioni già menzionate sopra). -
Il gestore del Fondo è Consap ed in quanto tale sarà lo stesso a deliberare la sospensione, non avendo la banca alcun potere decisionale in merito; pertanto, in caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato del Gestore, non sarà applicata alcuna sospensione.
-
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Nel periodo di sospensione delle rate, sul debito residuo (in essere alla data di avvio della sospensione) matureranno gli interessi calcolati al tasso, e con le modalità previste dal contratto.
Il Fondo di solidarietà provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Ai fini del calcolo, si applica il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
La quota di interessi non rimborsata dal Fondo di solidarietà alla Banca sarà a carico del mutuatario e sarà pari alla differenza tra l’ammontare degli interessi calcolati al tasso e con le modalità previste in contratto e l’ammontare degli interessi rimborsati dal Fondo di solidarietà alla Banca. Tale quota sarà rimborsata a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi per la durata residua del mutuo.
Le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario. Pertanto la sospensione della rata comporterà un allungamento della durata del finanziamento, oltre la scadenza prevista contrattualmente.
Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, il cliente riprenderà a pagare l’importo della rata composto da capitale e interessi.
-
Il mutuo accollato – già oggetto di sospensione prima dell'operazione di accollo - può essere nuovamente sospeso a condizione che siano presenti contemporaneamente i seguenti requisiti/condizioni:
- l'ammortamento sia stato sospeso in favore del mutuatario originario per un periodo complessivo inferiore ai 18 mesi e lo stesso originario mutuatario abbia richiesto la sospensione non più di una volta (art. 2, comma 476 legge 244/2007);
- il mutuatario che sia subentrato nel contratto di mutuo possegga tutti i requisiti di accesso al beneficio del Fondo.
Ove ricorrano tali condizioni, il nuovo mutuatario accollante potrà presentare una seconda richiesta di sospensione, per un periodo che, cumulato alla sospensione precedente, non superi comunque il limite massimo di 18 mesi.
Inoltre, l’accollo non precedentemente sospeso può essere soggetto a nuova valutazione.
-
I mutuatari residenti nel territorio dei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò possono beneficiare di quanto previsto nell’ordinanza della protezione civile consultabile nella sezione dedicata https://www.barclays.it/news/moratoriamutuicovid11comuni/ e possono accedere ai benefici del Fondo di solidarietà, qualora abbiano i requisiti dallo stesso previsti (https://www.barclays.it/news/moratoriamutuicovid11comuni/).
-
La domanda potrà essere stampata presso le tabaccherie ed edicole o altri esercizi eventualmente attrezzati e la stessa dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente.
-
Se la domanda della sospensione riguarda un mutuo che presentata fino a 3 rate insolute (entro i 90 giorni dal primo insoluto), le stesse rientrano nel computo del periodo massimo di sospensione, pertanto il periodo di sospensione anziché essere di 18 mesi sarà di 15 mesi.
-
Nel caso in cui la domanda della sospensione venga accettata, ma il piano di ammortamento presenti insoluti che hanno generato le segnalazioni in Crif antecedenti all’accesso al beneficio, le stesse saranno automaticamente rettificate poiché rientreranno fra quelle sospese.
-
L’indicizzazione verrà calcolata in base al semestre di competenza (giugno e dicembre) e sarà contabilizzata sulla prima rata utile. In particolare, nel caso di indicizzazione favorevole sarà accreditata, come contrattualmente previsto, sul conto deposito. Nel caso di indicizzazione sfavorevole, invece, questa sarà addebitata sul conto deposito o, se privo di capienza, sarà ripartita sulle rate successive a quelle sospese fino alla prossima indicizzazione.
-
È possibile richiedere una proroga della precedente sospensione del mutuo avanzando apposita richiesta con le stesse modalità previste per la prima istanza di sospensione, ossia compilando ed inviando alla banca il relativo modulo sopra indicato corredato da tutta la dovuta documentazione (cfr. “Modalità di presentazione della domanda” e “Quali documenti devo presentare per inoltrare la richiesta di sospensione?”).
Non è quindi prevista alcuna proroga automatica.
Sino al 31 dicembre 2023, ai fini del limite massimo di sospensione di 18 mesi, non saranno calcolate le precedenti sospensioni sempre che, all’atto di presentazione della domanda, sia ripreso da almeno 3 mesi il regolare ammortamento.
-
Sì, è possibile avanzare domanda di sospensione – per un periodo complessivo massimo di 18 mesi - anche in caso di precedenti sospensioni ex lege, compresa la sospensione ex fondo solidarietà (come detto sopra, sino al 31 dicembre 2023 le precedenti sospensioni non sono computate ai fini del limite massimo di 18 mesi).
Per completezza, si vedano anche le FAQ pubblicate sul sito Consap al seguente link: https://www.consap.it/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/faq/
-
Si, è possibile avanzare domanda di sospensione anche in caso di precedenti sospensioni accordate dalla Banca (compresa moratoria ABI).
Per completezza, si vedano anche le FAQ pubblicate sul sito Consap al seguente link: https://www.consap.it/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/faq/
CORONAVIRUS, MORATORIA ABI (non più in vigore dal 01/04/2021)
-
No, il termine di scadenza previsto dal relativo accordo ABI- Associazione dei consumatori - sottoscritto il 16 dicembre 2020 – era il 31/03/2021.
Pertanto, qualunque domanda pervenuta completa dopo tale data sarebbe fuori termine e come tale inaccoglibile. -
Idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro, quali ad esempio copia certificazione del datore di lavoro, copia richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito
-
Al fine di ampliare le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpite dall'evento epidemiologico da Covid 19, il 16 dicembre 2020 ABI e le Associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), hanno prorogato i termini per la presentazione della sospensione da presentare entro il 31 marzo 2021 e per un massimo di 9 mesi.
In base a tale accordo, quindi, il termine ultimo entro cui sarebbe stato possibile avanzare domanda era il 31/03/2021. Ad oggi, pertanto, tale misura non sarebbe più applicabile.
-
Si può chiedere o la sospensione della sola quota capitale o, in alternativa, il pagamento delle intere rate del finanziamento, purchè la durata della sospensione non superi i 9 mesi.
N.B.: In base all’accordo Abi sopra citato, il termine ultimo entro cui sarebbe stato possibile avanzare domanda era il 31/03/2021. Ad oggi, pertanto, tale misura di sospensione non sarebbe più applicabile. -
- Titolari di mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 16 dicembre 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, per liquidità o per acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo di Solidarietà;
- titolari di mutui garantiti da ipoteche su immobili connessi all’acquisto dell’abitazione principale che non presentano le caratteristiche idonee per accedere al Fondo di Solidarietà;
- titolari di prestiti chirografari, cioè non garantiti da garanzia reale, a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020;
- Titolari di finanziamenti aventi le caratteristiche di cui sopra, oggetto di cartolarizzazione o di operazioni di portabilità (art. 120 quater TUB), ovvero accollati anche a seguito di frazionamento.
N.B.: In base all’accordo Abi sopra citato, il termine ultimo entro cui sarebbe stato possibile avanzare domanda era il 31/03/2021. Ad oggi, pertanto, tale misura di sospensione non sarebbe più applicabile.
-
Gli immobili non devono rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9
-
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle risoluzioni consensuali, per limiti di età con diritto alla pensione, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art, 409, n. 3 del c.p.c., ad eccezione dei casi di risoluzione consensuale, di recesso del datore di lavoro per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
- sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad esempio CIG, CIGS, altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà) sulla scorta di quanto previsto dall’art.1 comma 1, del D.M. 25 marzo 2020;
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
- per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti riduzione del fatturato - in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 - superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
- per lavoratori autonomi si intendono gli iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 995, n. 335 (ad esempio artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri etc) ;
- per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
N.B.: In base all’accordo Abi sopra citato, il termine ultimo entro cui sarebbe stato possibile avanzare domanda era il 31/03/2021. Ad oggi, pertanto, tale misura di sospensione non sarebbe più applicabile.
-
Sono lavoratori autonomi gli iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 995, n. 335 (ad esempio artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri etc).
-
Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
-
- Gli immobili di lusso, ovvero gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- i finanziamenti già classificati a credito deteriorato o con rate impagate, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato
- i finanziamenti che hanno già ottenuto una sospensione del pagamento delle rate (o della quota capitale delle stesse) a seguito della pandemia da Covid 19 per un periodo uguale o superiore a 9 mesi; i finanziamenti che usufruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);i mutui garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’art.1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che se non rientrano nell’ambito del Fondo Gasparrini, possono accedere alla presente iniziativa; le operazioni di scoperto di conto corrente, apertura di credito, carte di credito revolving e credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento.
-
Si, non è richiesto un importo massimo.
N.B.: In base all’accordo Abi sopra citato, il termine ultimo entro cui sarebbe stato possibile avanzare domanda era il 31/03/2021. Ad oggi, pertanto, tale misura non sarebbe più applicabile. -
La sospensione non determina l’applicazione di commissioni né di interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora – nel caso di sospensione della sola quota capitale- l’intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie.
-
Nel caso di sospensione della quota capitale, la quota interessi è calcolata al tasso contrattuale applicabile al debito residuo al momento della sospensione e deve essere rimborsata alle scadenze contrattualmente previste.
-
Nel periodo di sospensione dell’intera rata, maturano interessi compensativi applicando il tasso contrattuale al debito residuo al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione sul debito vengono rimborsati senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici da ripartire in generale, per tutta la durata residua del mutuo/finanziamento, salvo diverso accordo tra le parti.
N.B.: In base all’accordo Abi sopra citato, il termine ultimo entro cui sarebbe stato possibile avanzare domanda di sospensione era il 31/03/2021. Ad oggi, pertanto, tale misura non sarebbe più applicabile.
-
Durante il periodo di sospensione si può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento.
-
La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione o della richiesta di riavvio con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
N.B.: In base all’accordo Abi sopra citato, il termine ultimo entro cui sarebbe stato possibile avanzare domanda era il 31/03/2021. Ad oggi, pertanto, tale misura non sarebbe più applicabile.
-
La richiesta deve essere presentata attraverso l’invio del modulo di richiesta sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale dei mutui ipotecari e dei prestiti chirografari a rimborso rateale in base all’accordo ABI - Associazioni dei Consumatori del 16 dicembre 2020 (disponibile sul sito internet) insieme al documento d’identità (carta d’identità o passaporto del richiedente).
La stessa deve essere presentata alla Banca, entro il 31 marzo 2021, e potrà essere trasmessa, insieme a tutta la documentazione necessaria, a Barclays Bank Ireland PLC, Via Broletto 4, 20121 – Milano (MI) e anticipandola all’indirizzo e-mail: clientservice@barclays.it.
Successivamente, la Banca invierà, tramite e-mail, una comunicazione al richiedente all’interno della quale sarà riportata la data di decorrenza della sospensione.
La data del 31 marzo 2021 è prorogabile sulla base delle indicazioni delle Autorità.Non essendo attualmente intervenuta alcuna proroga, il termine ultimo entro cui avanzare domanda rimane il 31/03/2021. Ad oggi, pertanto, tale misura di sospensione non sarebbe più applicabile.
-
La richiesta deve essere presentata attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui all’art. 46 e 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e va sottoscritta, anche con le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (“Decreto Liquidità” – G.U. n.94 del 8 aprile 2020), da tutti i cointestatari dei finanziamenti, ovvero dai garanti o dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.
N.B.: In base all’accordo Abi sopra citato, il termine ultimo entro cui sarebbe stato possibile avanzare domanda era il 31/03/2021. Ad oggi, pertanto, tale misura di sospensione non sarebbe più applicabile.
-
Qualora i contestatari, i garanti o gli eredi siano impossibilitati a sottoscrivere la dichiarazione, il mutuatario dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che tali soggetti acconsentano alla richiesta di sospensione.
-
La documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa, quali ad esempio la copia della lettera di licenziamento, copia lettera di dimissioni, copia contratto di lavoro dal quale si evinca l’intervenuta scadenza del termine.
-
Semplice autocertificazione dei/l cointestatario/i o erede/i.
Infatti, in caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del finanziamento o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo. In quest’ultimo caso l'erede che presenta la domanda dovrà avere accettato l'eredità e trasferito nell'immobile oggetto del mutuo la sua residenza. -
Copia del certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall’80% al 100%)
-
Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante un calo del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività avvenuta in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus, verificatosi in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero, qualora non sia trascorso un trimestre, nel periodo di tempo intercorrente tra la predetta data e la data di presentazione della domanda.
-
No, il piano di ammortamento deve essere regolare
N.B.: In base all’accordo Abi sopra citato, il termine ultimo entro cui avanzare domanda era il 31/03/2021. Ad oggi, pertanto, tale misura di sospensione non sarebbe più applicabile.
ASSICURAZIONI
-
Vi invitiamo a verificare le condizioni di polizza ed il certificato di polizza forniti in sede di stipula nonché ad inoltrare la segnalazione alla Compagnia Assicurativa di riferimento.
-
Le polizze collettive si rivolgono ad una pluralità di individui accomunati dalla stessa necessità di tutela di un rischio; nel caso di Famiglia Protetta il medesimo scopo è la protezione del Mutuo sottoscritto presso Barclays.
-
Non è possibile, poiché le nostre coperture assicurative sono standard e legate al profilo di mutuo. Puoi però contattare la compagnia assicurativa di sua fiducia e stipulare una polizza integrativa, dietro esibizione dellecondizioni della polizza già in essere.
-
È il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della polizza e l'effettiva decorrenza della garanzia. È detto anche periodo di aspettativa.
-
La franchigia è l'importo che in caso di sinistro resta a carico dell'Assicurato e per il quale la Società non riconosce alcun indennizzo.
-
Il certificato viene rilasciato in sede di stipula. Ti consigliamo di controllare nei documenti consegnati in tale occasione. Se smarrito, è necessario inviare richiesta scritta via e-mail all’indirizzo clientservice@barclays.it indicando l'indirizzo al quale verrà spedito.
-
Per la sola polizza Immobile Helvetia e polizza vita CNP, La invitiamo a scaricare il modulo per il rimborso presente nel nostro sito alla sezione dedicata https://www.barclays.it/moduli i seguenti file:
compilandolo in ogni sua parte e inoltrandolo alla compagnia di riferimento seguendo le istruzioni presenti sul modulo.
-
Le condizioni di polizza prevedono che la denuncia del sinistro sia inviata direttamente alla Compagnia. A Barclays si può inviare la stessa comunicazione solo per conoscenza.
-
Solitamente l'assicurazione non coinvolge la banca nelle fasi intermedie ma solo all'atto della liquidazione. Se vuoi avere notizie sullo stato della pratica è necessario contattare direttamente la Compagnia.
-
Inoltrare la denuncia del sinistro alla Compagnia che provvederà ad esaminare la liquidabilità o meno del sinistro. Si segnala inoltre che nelle condizioni di polizza consegnate in sede di stipula sono riportate nel dettaglio le fasi da seguire.
-
Tutti i clienti che hanno sottoscritto la polizza mutuo prima del 1 dicembre 2010, così come previsto per Legge, diventano i beneficiario della polizza, per cui in caso di sinistro la Compagnia Assicuratrice indennizza direttamente il Cliente. In caso di sinistro, occorrerà rivolgersi direttamente alla Compagnia come avviene già oggi. Nessun cambiamento o nuovo modulo viene richiesto al Cliente o alla Banca. In caso di estinzione anticipata mutuo o in caso di richiesta informazioni da parte delle Compagnie, Barclays continuerà a comunicare con la Compagnia Assicuratrice. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Servizio Clienti.
CERTIFICAZIONE FISCALE
-
La certificazione viene spedita ogni anno non prima del mese di Aprile. Per ricevere un duplicato tramite fax comporre il numero verde 800.205.205, scegliere la selezione 1, scegliere la selezione 2 e seguire le istruzioni guidate (invio gratuito). In alternativa puoi trasmetterci una e-mail o una lettera semplice indicando l'indirizzo esatto a cui vuoi ricevere la corrispondenza futura. Se desideri ricevere la comunicazione via posta o via email invia una richiesta richiedendo il duplicato, che verrà emesso e spedito in base alle tue preferenze addebitandoti il costo in vigore.
CONVERSIONE
-
L’aumento dei tassi avvenuto negli ultimi mesi è stato definito dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea e non è imputabile alla Banca, né la stessa ha qualche potere di intervento in merito.
In particolare, nella tipologia di mutuo a tasso variabile, la rata subisce oscillazioni nel tempo dovute alla variazione degli indici di riferimento.
Più precisamente, l'importo della rata aumenta quando l'Euribor o il parametro BCE salgono, mentre diminuisce quando gli indici finanziari scendono: i tassi di riferimento cambiano giornalmente e sono pubblicati sui principali quotidiani e siti web economici.
-
Se previsto dall’articolo 4 del Suo contratto di mutuo, potrà esercitare l'opzione di passaggio a tasso fisso mediante richiesta tramite raccomandata A/R all’indirizzo Barclays Bank Ireland PLC, Via Broletto 4 - 20121 Milano (MI), oppure inviando e-mail al seguente indirizzo clientservice@barclays.it.
Le segnaliamo che la richiesta dovrà pervenire con preavviso di 60 giorni rispetto alla rata in scadenza ad aprile o ottobre. Nella richiesta, firmata da tutti i mutuatari e completa della copia dei documenti d’identità in corso di validità, dovrà essere specificata la durata dell'opzione a tasso fisso per 2 anni, 5 anni o 10 anni (o comunque fino alla scadenza naturale del contratto stesso se il residuo periodo di ammortamento è inferiore a 5 o 10 anni), al termine del quale potrà esercitare nuovamente l’opzione negli stessi termini e modalità.
Laddove non si esercita l’opzione alla scadenza del tasso fisso, il mutuo in automatico ritorna al tasso variabile.
-
Riceverà riscontro scritto attraverso il canale da Lei utilizzato (e-mail o posta ordinaria), non appena il piano di ammortamento sarà aggiornato con l'indicazione del tasso applicato con annesso il nuovo piano di ammortamento.
-
Sì, alla scadenza del periodo del tasso fisso prestabilito per 2 anni, 5 anni o 10 anni qualora non esercitasse l’opzione del tasso fisso, il Suo mutuo diventerà variabile così come previsto dall’art. 4 bis del Suo contratto di mutuo.
-
Riceverà riscontro scritto una volta aggiornato il Suo tasso, attraverso il canale da lei utilizzato (e-mail o posta ordinaria). Il piano di ammortamento resta invariato, in quanto la distribuzione della quota capitale nel corso degli anni resterà immutata e varierà soltanto la quota interessi in base alle condizioni pattuite contrattualmente.
-
La conversione prevede l’applicazione dell’onere, sulla rata successiva all’applicazione dell’opzione di passaggio da tasso variabile a fisso, solo se prevista contrattualmente.
ESPROMISSIONE
-
Devi inoltrare una richiesta scritta a Barclays Bank Ireland PLC – Client Service Via Broletto 4 – 20121 Milano o una e-mail a clientservice@barclays.it, indicando le motivazioni della tua richiesta e allegando copia dell’ultimo CUD, l’estratto conto degli ultimi 3 mesi e copia delle ultime 3 buste paga di chi desideri che resti parte mutuataria.
IPOTECA
-
La cancellazione dell’ipoteca avviene una volta estinto il debito, entro 30 giorni dalla data di contabilizzazione e senza oneri aggiuntivi a tuo carico.
-
Non è necessaria la tua presenza in quanto è la Banca che trasmette alla Conservatoria la relativa comunicazione di data contabilizzazione del debito entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore.
-
Ai fini della cancellazione dell’ipoteca la Banca rilascia al debitore quietanza attestante la data di contabilizzazione dell'obbligazione, trasmettendo alla Conservatoria la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore.
ESTINZIONE
-
E’ possibile fare richiesta di Conteggio estintivo informativo purché, nella richiesta scritta e firmata che Lei dovrà inviare all’indirizzo e-mail clientservice@barclays.it, sia ben specificato che sta richiedendo un conteggio informativo.
Il conteggio Le sarà inviato dalla Banca circa 10 giorni prima della data di estinzione prevista. Mentre, per i soli contratti di mutuo CHF, il conteggio definitivo sarà inviato il giorno prima della data di estinzione.
Tale conteggio non avrà validità ai fini dell’estinzione parziale o totale. Se Lei dovesse decidere di effettuare una estinzione totale o parziale, dovrà attenersi alle indicazioni fornite alla seguente fattispecie.
-
Deve scaricare il modulo disponibile sul nostro sito all'indirizzo https://www.barclays.it/moduli, compilarlo e firmarlo.
Il modulo andrà inviato via email con almeno 30 giorni di preavviso, rispetto alla data di estinzione da Lei richiesta.
Alla email andranno allegati anche un suo documento d’identità ed il suo codice fiscale.
Una volta ricevuta la richiesta, se completa, la Banca Le invierà il conteggio estintivo, l’importo da versare, la data valuta e le coordinate IBAN del conto Banca a cui inviare il pagamento.
Il conteggio avrà validità 10 giorni oltre alla data prevista, per ogni giorno successivo saranno da aggiungere i relativi dietimi come indicato nel documento.
Laddove la data di estinzione debba essere, per qualsiasi ragione, posticipata, si prega di darne tempestivo preavviso a Barclays per evitare, in caso di mancato perfezionamento, l’addebito della commissione contrattuale.
-
Devi scaricare il modulo disponibile sul nostro sito all'indirizzo https://www.barclays.it/moduli, compilarlo, firmarlo e allegare i documenti di identità (documenti d’identità + codice fiscale) per comunicarci l’importo che intendi versare (superiore a 1.000 €).
-
No, non è necessaria la presenza del procuratore.
-
Alla ricezione dell'importo richiesto, la Banca procederà al rilascio della quietanza liberatoria ai fini della cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo in oggetto. Sarà altresì nostra cura inviare all'Agenzia del Territorio la comunicazione attestante l'estinzione dell'obbligazione come previsto dalla legge (art. 40-bis del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre1993 -T.U.B.). Qualora, entro la data di estinzione del mutuo non sia possibile verificare il buon esito dell'ultima rata e la banca abbia comunque proceduto al rilascio della quietanza liberatoria ai fini dell'estinzione dell'ipoteca, restano impregiudicati i diritti di credito della banca che attiverà le procedure di recupero secondo le disposizioni contenute nel contratto di mutuo.
Per qualsiasi ulteriore richiesta potrà contattare il nostro Servizio Clienti tramite e-mail su clientservice@barclays.it
-
A seguito della contabilizzazione del bonifico e quindi dell’estinzione del rapporto, verrà inviata lettera liberatoria via posta ordinaria all’indirizzo di corrispondenza censito nei sistemi della Banca e collegato al rapporto di mutuo.
SVINCOLO
-
La lettera che hai ricevuto e che ti comunica che la banca ha aderito alla tua richiesta è già una lettera di impegno alla cancellazione. Consegna al notaio copia di quella lettera.
-
È necessario inviare una email a clientservice@barclays.it o farne richiesta scritta alla banca (Via Broletto 4 – 20121 Milano), specificando la tua richiesta e fornendo copia dei seguenti documenti: - denuncia di avvenuta variazione catastale - visure catastali aggiornate con l'evidenza delle parti modificate - esatta indicazione catastale della porzione che si deve deliberare (foglio-particella-subalterno). La banca ti invierà in forma scritta l’esito della delibera.
-
È necessario innanzitutto procedere al frazionamento dell’immobile in modo da identificare catastalmente la parte da liberare. Fatto questo devi fare richiesta scritta alla banca di procedere alla restrizione ipotecaria indicando esattamente quale porzione del fabbricato liberare dall’ipoteca e quale lasciare a garanzia ed allegando copia dei documenti relativi al frazionamento: - denuncia di avvenuta variazione catastale - visure catastali aggiornate con l'evidenza delle parti modificate - esatta indicazione catastale della porzione che si deve deliberare (foglio-particella-subalterno). Dopo l’esame della pratica la banca ti farà conoscere la decisione mediante risposta scritta