
Proroga dello stato di emergenza: provincia di Belluno, Vicenza e comuni del territorio
Avviso ai clienti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza.
A seguito dei gravi disagi socioeconomici causati dagli eventi metereologici che nei giorni di cui sopra hanno colpito il territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza, e visto quando disposto dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 761 del 30 marzo 2021 (GU n. 84 dell’8 aprile 2021, rilevabile al link sotto riportato), Barclays informa di quanto segue.
I clienti Barclays titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, così come disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri n. 87 del 30 dicembre 2020 (GU n. 9 del 13 gennaio 2021), possono richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui potendo optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
Con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2021– pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/delibera-del-8-luglio-2021-0 (GU n. 174 del 22/07/2021)– gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopracitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020, sono stati estesi anche ai territori delle province di Treviso e di Padova, dell’area dell’Alto Vicentino della provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020.
La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso, poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo, essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari.
I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.
La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dichiarato dapprima con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 87 del 30 dicembre 2020 per 12 mesi dalla data della deliberazione e poi con delibera del Consiglio dei Ministri n. 54 del 29 Dicembre 2021 per ulteriori 12 mesi), ossia non oltre il 31 dicembre 2022, salvo proroghe.
La domanda di sospensione dovrà essere presentata non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2022) e dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.