
Avviso ai titolari di mutui nel territorio delle provincie di Como, Sondrio e di Varese colpiti degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 luglio all’8 agosto 2021.
Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 23 settembre 2021, n. 798 ( G.U. n. 235 dell’1 ottobre 2021) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-01&atto.codiceRedazionale=21A05743&elenco30giorni=true – sono state adottate disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 33 del 26 agosto 2021 (G. U. n. 218 dell’11 settembre 2021) con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 3 luglio all’8 agosto 2021 nel territorio delle Provincie di Como, Sondrio e di Varese.
Secondo quanto previsto dall’art. 8 dell’Ordinanza, i clienti Barclays titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero che hanno attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, possono richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui potendo optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso, poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo, essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari.
I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.
La sospensione potrà essere richiesta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (decretato per 12 mesi con suddetta delibera), e poi con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 92 del 4 agosto 2022 per dodici mesi dalla data della deliberazione), ossia non oltre il 4 agosto 2023, salvo ulteriori proroghe.
La domanda di sospensione dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.