
Avviso ai titolari di mutui nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalvetti e di Cecina della Provincia di Livorno, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 25 e 26 ottobre 2024.
Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 14 gennaio 2025, n. 1.127 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2025 rilevabile al link sotto riportato), sono state adottate disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 109 del 23 dicembre 2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2025), con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalvetti e di Cecina della Provincia di Livorno.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 dell’Ordinanza, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, possono richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui potendo optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso, poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo, essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari.
I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.
La sospensione potrà essere richiesta fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli (dichiarato con Delibera sopra citata per 12 mesi dalla data della deliberazione), ossia non oltre il 23 dicembre 2025, salvo proroghe.
La domanda di sospensione dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.