
Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022
Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 17 settembre 2022, n. 922 (G.U. n. 223 del 23 settembre 2022, rilevabile al link sotto riportato), sono state adottate disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 95 del 16 settembre 2022 (G.U. n. 211 del 21 settembre 2022) con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022, in parte nel territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.
Al riguardo si comunica che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022 (G. U. n. 255 del 31 ottobre 2022, rilevabile al link sotto riportato), gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopracitata Delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, sono estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022.
Secondo quanto previsto dall’art. 8 dell’Ordinanza, i clienti Barclays titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero che hanno attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, possono richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui potendo optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso, poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo, essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari.
I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.
La sospensione potrà essere richiesta fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dichiarato con Delibera sopra citata per 12 mesi dalla data della deliberazione), ossia non oltre il 16 settembre 2023, salvo proroghe.
La domanda di sospensione dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.