Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia

Avviso ai clienti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei territori delle regioni Sicilia, Calabria, Molise e Sardegna  colpiti dagli incendi boschivi verificatisi nell’ultima decade del mese di luglio 2021.

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 1 settembre 2021, n.789 (G.U. n. 216 del  09/09/2021), sono state adottate disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 33 del 26 agosto 2021 con la quale “è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021”.

I clienti Barclays che hanno residenza o sede  legale e/o operativa nei territori di cui alla sopra citata Ordinanza, che siano titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici e siano stati colpiti dagli eventi di cui sopra  hanno quindi diritto a chiedere alla Banca una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso, poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo, essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari.

I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.

La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (decretato per 6 mesi con suddetta delibera e poi con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2022 per due mesi dalla data della deliberazione), ossia non oltre il 6 giugno 2022, salvo ulteriori proroghe. 

La domanda di sospensione dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.

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