Moratoria Abi – Sospensione della quota capitale del mutuo o del finanziamento, per un periodo fino a 12 mesi non più in vigore dal 1 Ottobre 2020

A seguito dell’accordo tra ABI e le Associazioni dei consumatori sottoscritto il 21 aprile 2020, in tema di sospensione della quota capitale dei mutui garantiti da ipoteca su immobili, e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale, è possibile sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti a rimborso rateale, pagando nel periodo di sospensione la sola quota di interesse. Si tratta di un’iniziativa che amplia i sostegni economici a famiglie, partite IVA e professionisti che sono stati danneggiati dall’emergenza Covid-19 e che consente di sostenere le persone fisiche con finanziamenti chirografari a rimborso rateale e con mutui garantiti da ipoteche su immobili, ma erogati per finalità diverse dall’acquisto della prima casa o, pur essendo connessi a tale acquisto, non presentano le caratteristiche idonee all'accesso del Fondo di  Solidarietà (noto anche come “Fondo Gasparrini”). La Banca aderisce alle moratorie per la sola clientela privata.

 

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA MORATORIA ABI

 

La sospensione della quota capitale dei mutui e dei prestiti fino a 12 mesi si applica ai:

  • Mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, per liquidità o per acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo di Solidarietà;
  • Mutui garantiti da ipoteche su immobili connessi all’acquisto dell’abitazione principale che non presentano le caratteristiche idonee per accedere al Fondo di Solidarietà;
  • Prestiti chirografari, cioè non garantiti da garanzia reale, a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.
  • Finanziamenti aventi le caratteristiche di cui sopra, oggetto di cartolarizzazione o di operazioni di portabilità (art. 120 quater TUB), ovvero accollati anche a seguito di frazionamento.

Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020.

 

AMBITI DI ESCLUSIONE

  • Gli immobili di lusso, ovvero gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
  • i finanziamenti già classificati a credito deteriorato o con rate impagate al 31 gennaio 2020, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • i finanziamenti che usufruiscono di agevolazioni pubbliche (sono invece ammessi i mutui garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell’art, 1 comma 48 lettera c) della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013);
  • i finanziamenti per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio rispetto ai quali si verifichino gli eventi riportati nel paragrafo successivo (“Requisiti per accedere alla moratoria”), purché l’assicurazione copra almeno gli importi oggetto di sospensione e sia efficace per il periodo stesso della sospensione.

 

 

REQUISITI PER ACCEDERE ALLA MORATORIA

 

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle risoluzioni consensuali, per limiti di età con diritto alla pensione, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, di dimissioni del lavoratore;

  • cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art, 409, n. 3 del c.p.c., ad eccezione dei casi di risoluzione consensuale, di recesso del datore di lavoro per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

  • sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, sulla scorta di quanto previsto dal Decreto MEF del 25 marzo 2020 (G.U. n. 82 del 28 marzo 2020);

  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;

  • per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti riduzione del fatturato - in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, o nel minor tempo intercorrente tra tale data e la data di presentazione della richiesta - superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, causata dall’evento epidemiologico o in conseguenza delle misure adottate dalle Autorità competenti per contrastare lo stesso. Per lavoratori autonomi si intendono gli iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

     

     

    DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

     

  • La richiesta deve essere presentata attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui all’art. 46 e 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e va sottoscritta, anche con le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (“Decreto Liquidità” – G.U. n.94 del 8 aprile 2020), da tutti i cointestatari dei finanziamenti, ovvero dai garanti o dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore;

  • documento d’identità (carta d’identità o passaporto del richiedente);

  • per gli eventi di perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c), la documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa;

  • per l’evento morte, semplice autocertificazione dei/l cointestatario/i/erede/i;

  • per l’evento di non autosufficienza copia del certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall’80% al 100%);

  • per gli eventi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro;

  • per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, copia della specifica documentazione richiesta dalla banca, anche attraverso autocertificazione di cui agli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

  • la conferma della validità delle garanzie, oltre l’ipoteca, che assistono il finanziamento per tutta la sua durata.

     

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di moratoria, il cui modulo è disponibile in calce alla presente informativa, deve essere presentata alla Banca, entro il 30 settembre 2020, e potrà essere trasmessa, insieme a tutta la documentazione necessaria, a Barclays Bank Ireland PLC, Via della Moscova 18, 20121 – Milano (MI) e anticipandola all’indirizzo e-mail: clientservice@barclays.it.

La data del 30 settembre 2020 è prorogabile sulla base delle indicazioni delle Autorità.

 

COSTI ED EFFETTI DELLA DOMANDA

La sospensione della quota capitale del mutuo / finanziamento avrà una durata non superiore a 12 mesi. E’ possibile richiedere più sospensioni, purché la somma della durata dei periodi di sospensione non superi i 12 mesi complessivi.

Nel periodo di sospensione maturano e sono dovute le quote interessi, da corrispondere alle scadenze originarie, e calcolate al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione. Non sarà applicata alcuna commissione, nonché interessi di mora per il periodo di sospensione, salvo nei casi di mancato pagamento durante la sospensione della quota interessi alle scadenze originarie.

Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine previste nel contratto, in caso di mancato pagamento delle quote intessi nel periodo di sospensione.

Nel periodo di sospensione sono incluse anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020.

La ripresa del piano di ammortamento potrà avvenire:

  • in qualsiasi momento, tramite richiesta di riavvio del piano di ammortamento da parte del cliente;

  • al termine del periodo di sospensione (fino a un massimo di 12 mesi);

  • con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.

Modulo di Domanda

Per ulteriori approfondimenti consultare l’accordo ABI – Associazione dei consumatori relativo alla presente moratoria rivolta alle persone fisiche.

o consultare la sezione dedicata sul sito ABI, al seguente link https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/COVID-19-%20Misure%20per%20le%20imprese/COVID-19--Misure-per-le-imprese.aspx