
Avviso ai titolari di mutui nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020.
A seguito dei gravi disagi socio-economici causati dagli eventi metereologici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020, e visto quando disposto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 31 dicembre 2020, n. 732 (GU n.5 dell'8 gennaio 2021, rilevabile al link sotto riportato), Barclays informa quanto segue.
I clienti Barclays titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, così come disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri n. 86 del 23 dicembre 2020 (GU n.5 del 8-1-2021), possono richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui potendo optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari.
I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.
La sospensione potrà essere richiesta fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dichiarato dapprima con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 86 del 23 dicembre 2020 per 12 mesi dalla data della deliberazione e poi con delibera del Consiglio dei Ministri n. 54 del 29 Dicembre 2021 per ulteriori 12 mesi, GU n.18 del 24-1-2022), ossia non oltre il 29 dicembre 2022, salvo proroghe.
La domanda di sospensione dovrà essere presentata non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (29 dicembre 2022) e dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.
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Gazzetta Ufficiale proroga stato emergenza
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