Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della Regione Autonoma Valle d’Aosta

Avviso ai titolari di mutui nel territorio dei comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020.

A seguito dei gravi disagi socio economici causati dagli eventi metereologici che hanno colpito i comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, nei giorni 2 e 3 ottobre 2020, e visto quando disposto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 marzo 2021, n. 749 (GU n.64 del 15 marzo 2021, rilevabile al link sotto riportato), Barclays informa quanto segue.

I clienti Barclays titolari di mutui relativi ad edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, così come disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri n. 97 del 12 febbraio 2021 (GU n. n.46 del 24-2-2021), possono richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui potendo optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso, poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo, essa comporta un maggior importo totale degli interessi complessivamente a carico dei mutuatari.I tempi di rimborso e i costi dei ratei sospesi saranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.

La sospensione potrà essere richiesta fino alla dichiarazione di agibilità o  abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dichiarato dapprima con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 97 del 12 febbraio 2021 per 12 mesi dalla data della deliberazione e poi con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 67 del 17 marzo 2022 per dodici mesi dalla data della deliberazione), ossia non oltre il 17 marzo 2023, salvo ulteriori proroghe. 

La domanda di sospensione dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.

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