Regioni dell'Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e provincia di Modena

Avviso ai clienti residenti nel territorio delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpito dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, alluvione del 17 e 19 gennaio 2014 nei territori già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dagli eventi atmosferici dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014.

A seguito dei gravi disagi socio economici verificatisi in capo ai soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 2014 che hanno colpito alcuni Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e visto quanto disposto dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156 (GU n. 300 del 23-12-2019, rilevabile al link sotto riportato), relativamente al termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 ossia in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo nonché nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, Barclays informa quanto segue.

I clienti Barclays aventi residenza oppure sede legale e/o operativa in uno dei Comuni di cui all’elenco allegato, che siano titolari di mutui relativi ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, oppure relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, così come disposto dall'art.9 vicies sexies, di cui all’Allegato alla Legge 12 dicembre 2019, n. 156 (GU n. 300 del 23-11-2019) possono richiedere la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti, potendo optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.


La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari.


I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.


La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2020 (in precedenza al 31 dicembre 2019), salvo proroghe.

La domanda di sospensione dovrà essere presentata entro il 15 aprile 2020 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.

MODULO
ELENCO COMUNI
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