Proroga dello stato di emergenza province Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

Proroga dello stato di emergenza province Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) dell'8 maggio 2023, n. 992, ( G.U. n. 110 del 12 maggio 2023, rilevabile al link sotto riportato), sono state adottate disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 33 del 4 maggio 2023 (G.U. n. 118 del 22 maggio 2023) con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

Al riguardo si comunica che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 - G. U. n. 125 del 30 maggio 2023 - ha previsto l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con la sopracitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.

Secondo quanto previsto dall’art. 11 dell’Ordinanza dell'8 maggio 2023, n. 992 - così come modificato dall’art. 8 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 14 giugno 2023, n. 1.003 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2023) -, i clienti Barclays titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Da ultimo, con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 74 del 20 marzo 2024 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024 – è prorogato nuovamente, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza.

La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso, poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo, essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari. I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.

La sospensione potrà essere richiesta fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dichiarato con Delibera sopra citata per 12 mesi dalla data della deliberazione), ossia non oltre il 20 marzo 2025, salvo proroghe.  

La domanda di sospensione dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.

GAZZETTA UFFICIALE

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