Rinegoziazione del tasso d’interesse da variabile a fisso dei contratti di mutuo ipotecario (non più in vigore)

Rinegoziazione del tasso d’interesse da variabile a fisso dei contratti di mutuo ipotecario (Art. 1, comma 322, Legge di Bilancio n. 197 del 29-12-2022)  (non più in vigore)

 

L’articolo 1, comma 322, della Legge di Bilancio n. 197 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022 (G. U. n. 303 del 29.12.2022 Supplemento Ordinario n. 43), prevede, fino al 31 dicembre 2023, la possibilità di chiedere la conversione del tasso di interesse applicato al mutuo da variabile a fisso per il mutuatario che prima del 1° gennaio 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario, quando sussistano tutti i seguenti presupposti così come previsti dalla normativa che disciplina tale conversione (ossia dall’articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

 

Requisiti di accesso

1.       mutuo stipulato per importo originario non superiore a 200 mila euro;

2.       finalità del mutuo: acquisto o ristrutturazione unità immobiliare adibita ad abitazione;

3.       ISEE del mutuatario non superiore a 35 mila euro (da comprovare con relativa attestazione rilasciata da soggetto abilitato)  in corso di validità;

4.       assenza di ritardi nei pagamenti durante tutta l’esecuzione del rapporto, salvo diverso accordo tra le parti.

 

La rinegoziazione si applica, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo del cliente, per un periodo inferiore.

 

Come previsto dall’articolo 8, comma 6, lettera c) della sopracitata legge, il mutuatario e la Banca possono concordare che la rinegoziazione comporti anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni. Tale richiesta del cliente verrà valutata dalla  Banca.

Le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continueranno ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione.

 

Nel caso di interesse ad accedere a tale rinegoziazione, e laddove sussistenti tutti i suddetti requisiti, il cliente potrà trasmettere formale richiesta sottoscritta da parte di tutti i mutuatari con annessa documentazione relativa al mutuatario richiedente di cui sopra (punto 3) e copia dei documenti d’identità di tutti gli intestatari del mutuo.

 

Come presentare la domanda

La richiesta con la suddetta documentazione a corredo potrà essere inviata tramite e-mail a clientservice@barclays.it, oppure tramite posta al seguente indirizzo: Barclays Bank Ireland PLC, Via Broletto 4 – 20121 Milano.

 

La normativa di riferimento Legge di Bilancio n. 197 del 29 Dicembre 2022 è consultabile nel seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg