Proroga moratoria ABI 31 marzo 2021 (non più in vigore dal 1 Aprile 2021)

A seguito dell’accordo tra ABI e le Associazioni dei consumatori sottoscritto il 21 aprile 2020, in tema di sospensione della quota capitale dei mutui garantiti da ipoteca su immobili, e dei finanziamenti a rimborso rateale alle famiglie in difficoltà, in data 2 dicembre 2020 EBA (European Banking Autority) ha pubblicato un aggiornamento delle Linee Guida in merito al trattamento prudenziale delle misure legislative e non legislative di moratoria dei prestiti, realizzate a seguito della pandemia di Covid-19 ed al fine di ampliare le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpite dall'evento epidemiologico Covid 19.
 In considerazione delle disposizioni riportate nelle predette Linee Guida EBA, il 16 dicembre 2020 ABI e le Associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) hanno raggiunto un Accordo teso alla continuazione delle misure di sospensione dei finanziamenti alle famiglie in linea con le vigenti disposizioni regolamentati dell’EBA, riaprendo i termini per le nuove richieste fino al 31 marzo 2021.
 

Caratteristiche

  • Sospensione della sola quota capitale o delle rate del finanziamento, per una durata non superiore a 9 mesi su richiesta dell’intestatario del finanziamento, da presentare alla banca entro il 31 marzo 2021 (data prorogabile sulla base delle indicazioni delle Autorità), al verificarsi degli eventi in seguito descritti;
  • i clienti che hanno già usufruito di una sospensione a seguito della pandemia da Covid 19 potranno richiedere un ulteriore periodo di sospensione entro il 31 marzo 2021 nel limite massimo di 9 mesi complessivi.
     

Chi può accedere alla moratoria ABI

La sospensione della quota capitale dei mutui o delle rate del finanziamento, per una durata non superiore a 9 mesi si applica ai:

  • Mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 16 dicembre 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, per liquidità o per acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo di Solidarietà;
  • Mutui garantiti da ipoteche su immobili connessi all’acquisto dell’abitazione principale che non presentano le caratteristiche idonee per accedere al Fondo di Solidarietà;
  • Prestiti chirografari, cioè non garantiti da garanzia reale, a rimborso rateale erogati prima del 16 dicembre 2020;
  • Finanziamenti aventi le caratteristiche di cui sopra, oggetto di cartolarizzazione o di operazioni di portabilità (art. 120 quater TUB), ovvero accollati anche a seguito di frazionamento.

N.B.: Sono altresì suscettibili di moratoria i finanziamenti a rimborso rateale erogati a persone fisiche che non presentano ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda di sospensione.
 

Ambiti di esclusione

  • Gli immobili di lusso, ovvero gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
  • I finanziamenti già classificati a credito deteriorato o con rate impagate, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • I finanziamenti che hanno già ottenuto una sospensione del pagamento delle rate (o della quota capitale delle stesse) a seguito della pandemia da Covid 19 per un periodo uguale o superiore a 9 mesi;
  • I finanziamenti che usufruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);
  • I mutui garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’art.1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che se non rientrano nell’ambito del Fondo Gasparrini, possono accedere alla presente iniziativa;
  • Le operazioni di scoperto di conto corrente, apertura di credito, carte di credito revolving e credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento.
     

Requisiti per accedere alla moratoria

Eventi per l’accesso alla sospensione e che si verificano con riferimento ad uno dei cointestatari verificatesi entro due anni dalla data di presentazione della domanda:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle risoluzioni consensuali, per limiti di età con diritto alla pensione, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  • Cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art, 409, n. 3 del c.p.c., ad eccezione dei casi di risoluzione consensuale, di recesso del datore di lavoro per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
  • Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad esempio CIG, CIGS, altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà) sulla scorta di quanto previsto dall’art.1 comma 1, del D.M. 25 marzo 2020;
  • Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
  • Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti riduzione del fatturato - in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 - superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
  • per lavoratori autonomi si intendono gli iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 995, n. 335 (ad esempio artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri etc) ;
  • Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.


Documentazione necessaria

  • La richiesta deve essere presentata attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui all’art. 46 e 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e va sottoscritta, anche con le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (“Decreto Liquidità” – G.U. n.94 del 8 aprile 2020), da tutti i cointestatari dei finanziamenti, ovvero dai garanti o dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore. Qualora questi ultimi siano impossibilitati a sottoscrivere la dichiarazione, il mutuatario dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che tali soggetti acconsentano alla richiesta di sospensione;
  • documento d’identità (carta d’identità o passaporto del richiedente);
  • per gli eventi di perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c.), la documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa;
  • per l’evento morte, semplice autocertificazione dei/l cointestatario/i/erede/i;
  • per l’evento di non autosufficienza copia del certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall’80% al 100%);
  • per gli eventi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro;
  • per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, copia della specifica documentazione richiesta dalla banca, anche attraverso autocertificazione di cui agli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
  • la conferma della validità delle garanzie, oltre l’ipoteca, che assistono il finanziamento per tutta la sua durata.


Come presentare la domanda

La domanda di moratoria, il cui modulo è disponibile in calce alla presente informativa, deve essere presentata alla Banca entro il 31 marzo 2021, e potrà essere trasmessa, unitamente a tutta la documentazione necessaria, a Barclays Bank Ireland PLC, Via della Moscova 18, 20121 – Milano (MI) e anticipandola all’indirizzo e-mail: clientservice@barclays.it.
La data del 31 marzo 2021 è prorogabile sulla base delle indicazioni delle Autorità.
 

Costi ed effetti della domanda

La sospensione della sola quota capitale del mutuo o delle rate del finanziamento avrà una durata non superiore a 9 mesi. E’ possibile richiedere più sospensioni, purché la somma della durata dei periodi di sospensione non superi i 9 mesi complessivi.
Nel caso di sospensione della quota capitale, la quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie.
Nel periodo di sospensione dell’intera rata, maturano interessi compensativi applicando il tasso contrattuale al debito residuo al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione sul debito vengono rimborsati senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici, in generale per tutta la durata residua del mutuo/finanziamento, salvo diverso accordo tra le parti.
Non sarà applicata alcuna commissione, nonché interessi di mora per il periodo di sospensione, nei casi di mancato pagamento durante la sospensione della quota capitale, l’intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie.
Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine previste nel contratto, in caso di mancato pagamento delle quote intessi nel periodo di sospensione.
La ripresa del piano di ammortamento potrà avvenire:

  • in qualsiasi momento, tramite richiesta di riavvio del piano di ammortamento da parte del cliente;
  • al termine del periodo di sospensione (fino a un massimo di 9 mesi) o della richiesta di riavvio da parte del cliente;
  • con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.

Modulo di Domanda
 
Per ulteriori approfondimenti consultare l' accordo ABI – Associazione dei consumatori relativo alla presente moratoria rivolta alle persone fisiche.
 
o consultare la sezione dedicata sul sito ABI, al seguente link: https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/COVID-19-%20Misure%20per%20le%20imprese/COVID-19--Misure-per-le-imprese.aspx