Proroghe eventi sismici Lazio, Marche, Abruzzo, Casamicciola T, Forio, Lacco Ameno

Proroga sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui: eventi sismici che hanno interessato le regioni Lazio, Marche e Abruzzo il 24 Agosto, il 26 e 30 Ottobre 2016,  ed i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017.

A seguito dei gravi disagi socio economici verificatisi in capo ai soggetti danneggiati dal sisma dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e visto quanto disposto dall’art. 1, commi 946 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (GU n.322 del 30-12-2020, rilevabile al link sotto riportato), relativamente al termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Barclays informa quanto segue.

I clienti Barclays aventi residenza oppure sede legale e/o operativa in uno dei Comuni di cui all’elenco allegato, che siano titolari di mutui relativi ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, oppure relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, così come disposto dall’art. l’art. 1, commi 946 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 possono richiedere la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti, potendo optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari.

I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.

La sospensione potrà essere richiesta fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (quale misura inizialmente prorogata sino al 31 dicembre 2022 con Decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, successivamente sino al 31 dicembre 2023 dalla Legge di Bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022, art. 1 comma 752 -G.U. Serie Generale n. 303 del 29-12-2022, Suppl. Ordinario n. 43-, e da ultimo dalla Legge di Bilancio n. 213 del 30 dicembre 2023, art. 1 comma 419- G.U. Serie Generale n. 303 del 30-12-2023, Supp. Ordinario n. 40-), limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (incluse quelle localizzate nella c.d. “zona rossa”).

Inoltre, l’articolo 1, comma 736, della suddetta Legge di Bilancio n. 197 disponeva che le misure di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti previste per i territori delle regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) dall’art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come integrate dall’art. 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, si applichino fino al 31 dicembre 2023 anche nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017.

La domanda di sospensione dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.

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