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| Barclays Bank ha deciso di aderire all'accordo siglato dall'ABI e 13 Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) per la sospensione del rimborso di 12 rate di mutuo nei confronti dei nuclei familiari in difficoltà a seguito della crisi. L'accordo rientra tra le iniziative del "Piano Famiglie" ABI, volto a favorire la sostenibilità del mercato dei crediti retail.
Chi può richiedere la sospensione
Nello schema sottostante vengono riportati i requisiti in presenza dei quali è possibile accogliere la richiesta di sospensione:
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| Caratteristica |
Requisito per accogliere |
| Data presentazione richiesta |
Dal 01/02/2010 al 31/07/2011 prorogato fino al 31/03/2013. |
| Data evento |
Evento verificatosi dal 01/01/2009 al 30/06/2011 prorogato fino al 28/02/2013. |
| Tipologia evento per richiedere la sospensione |
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
- Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
- Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
- Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).
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| Valore del mutuo erogato |
Pari o inferiore a 150.000 euro. |
| Finalità del mutuo |
Abitazione principale (autodichiarazione)
Tutte le finalità, eccetto "liquidità pura":
- Acquisto
- Costruzione
- Ristrutturazione
- Surroga
- Sostituzione (compreso prodotti come "cambio cash")
- Consolidamento
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| Tasso mutuo |
- Variabile (ad eccezione del rata costante)
- Fisso
- Misto
- Franchi svizzeri
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| Durata originaria del mutuo |
Superiore a 5 anni. |
| Mutui con agevolazioni pubbliche |
Assenza sul mutuo di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interesse/ capitale e provvista agevolata) -> SCIP |
| Caratteristiche eventuale Polizza assicurativa a copertura del mutuo |
La Polizza a copertura dell'evento dichiarato deve essere tale che:
- l'importo liquidato non copra le rate oggetto della sospensione non sia efficace nel periodo di sospensione
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Reddito imponibile di ciascun mutuatario |
Uguale o inferiore a 40.000 euro
(il requisito del reddito non è da considerare per gli eredi, in caso di successione). |
| Stato pagamenti |
In bonis.
Ritardo nei pagamenti inferiore i 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda e comunque nel periodo 1/01/2009 a 28/02/2013. |
NB: Se il cliente ha già usufruito in precedenza della sospensione del pagamento per meccanismi offerti dalla Banca o per una misura pubblica, la sua richiesta non può essere accolta.
Ad esempio non possono usufruire della sospensione i clienti terremotati Abruzzo. |
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Gli effetti sul Cliente della sospensione
Una volta che la sospensione sia stata approvata dalla Banca, gli effetti sul Cliente saranno i seguenti:
- Sospensione per 12 mesi e per una sola volta, del pagamento delle rate dei mutui.
- La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente; in presenza di rate scadute e non pagate, la sospensione opera a partire dalla prima di queste (resta fermo il periodo di sospensione pari a 12 mesi).
- Non sono ricomprese nella sospensione eventuali rate scadute e pagate dal momento del verificarsi dell'evento al momento dell'attivazione della sospensione.
- Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti. Tali interessi vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.
- Ripresa del processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
- La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione
- La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
- Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.
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| Documento di identità valido di ciascun richiedente: intestatario del mutuo oppure dagli eredi esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore. |
Documento reddituale:
- La documentazione reddituale deve attestare l'ultimo reddito imponibile di ciascun mutuatario
- Verificare ultimo reddito imponibile su 730, modello unico, CUD
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Nel caso nel mutuo intervenga un soggetto solo in qualità di terzo garante
- Dichiarazione - sottoscritta dal garante - di mantenimento della garanzia pure in presenza di sospensione contenente il consenso a mantenere la garanzia oltre il periodo pattuito
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| Documentazione correttamente correlata con l'evento per il quale il cliente chiede la sospensione |
Evento |
Documentazione |
- cessazione rapporto di lavoro subordinato
- cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato)
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- documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l'intervenuta scadenza del termine)
- copia della dichiarazione attestante l'attuale stato di disoccupazione, resa dall'interessato al Centro per l'impiego ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181
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- Decesso di almeno 1 mutuatario
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- certificato di morte del titolare del mutuo
- dichiarazione di successione recante il timbro dell'Ufficio del Registro e ricevuta di presentazione. In alternativa, se non ancora disponibile, dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l'indicazione degli eredi
- Voltura catastale
- Se successione testamentaria: atto notorio con indicazione eredi e copia pubblicazione testamento
- In presenza di minori o interdetti: copia verbale accettazione eredità con beneficio di inventario e copia inventario con autorizzazione Giudice Tutelare
Se il decesso è recente ed i documenti sopracitati non sono disponibili:
- certificato di morte e dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l'indicazione degli eredi
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- Sopraggiunta non autosufficienza di almeno 1 mutuatario
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- certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104)
- invalido civile (dall'80% al 100%)
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- Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni
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- documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro dell'interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito)
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| Nel caso di mutuo con un unico intestatario, in caso di decesso di quest’ultimo, è necessaria tutta la documentazione relativa alla successione per verificare chi siano gli eredi o, se non sono ancora scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione di successione, è necessario il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l'indicazione degli eredi. |
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