Ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, i mutuatari (persone fisiche e non) residenti o aventi sede legale in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali (così come indicati nell’Ordinanza del Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza derivante dall’emergenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2010, n.4 del 24 novembre 2010), potranno chiedere la sospensione per otto mesi delle rate di rimborso del finanziamento, optando tra la sospensione dell’intera rata e la sospensione della sola quota capitale.
La richiesta per tale sospensione dovrà pervenire entro il 19 gennaio 2011.
Il rimborso del finanziamento riprenderà, decorso il periodo di sospensione, con la periodicità stabilita in contratto e conseguente allungamento del piano di ammortamento, senza costi per il cliente.
Le nostre filiali sono a disposizione per maggiori informazioni.
Ordinanza n. 4 del 24 novembre 2010 con elenco dei Comuni colpiti |